Lo Statuto

Articolo 1 (Denominazione e sede)

1. La Fondazione “Istituto Luigi Einaudi per gli studi bancari, finanziari e assicurativi” è costituita per iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana ed ha sede presso il Fondatore in Roma, Piazza del Gesù, 49.

Articolo 2 (Durata)

1. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3 (Scopo)

1. La Fondazione non ha fini di lucro.

2. Essa ha lo scopo di produrre, promuovere e sviluppare, nel campo bancario, finanziario e assicurativo e in aree disciplinari affini – quali in particolare la scienza delle finanze – la ricerca scientifica e la formazione nei diversi settori economico, giuridico, aziendalistico.

3. La Fondazione persegue lo scopo indicato attraverso:

            a) l’organizzazione di indagini e ricerche finalizzate alla produzione di articoli, saggi e monografie;

            b) l’organizzazione di convegni scientifici, seminari, corsi di formazione, incontri e ogni altra attività affine, idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;

       c) la concessione di borse di studio e di finanziamenti per progetti di ricerca avviati da studiosi singoli o associati nei campi di attività istituzionale della Fondazione.

4. La Fondazione può svolgere ogni altra attività strumentale e accessoria al perseguimento degli scopi istituzionali.

5. Nello svolgimento della sua attività istituzionale, la Fondazione può intrattenere rapporti reciproci di collaborazione e di ricerca con Enti, pubblici o privati, società, istituti, Università e organismi di qualunque natura, anche esteri, stipulando con essi convenzioni e accordi per avviare progetti congiunti di ricerca e di indagine, finanziare cattedre, dottorati e ricerche.

Articolo 4 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da:

            a) un fondo di dotazione pari a 1.900.000 (unmilionenovecentomila) euro;

            b) altre successive erogazioni eventualmente disposte dal Fondatore nonché eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni da parte di altri enti e di privati, ovvero contributi a qualunque titolo ricevuti da qualunque ente nazionale, estero o comunitario;

            c) la quota delle rendite e degli avanzi di gestione, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio direttivo, destinata alla costituzione, ai sensi del successivo articolo, di un fondo di riserva ordinario o di fondi di riserva con specifica destinazione.

2. Le attribuzioni patrimoniali di cui alle precedenti lettere b) e c) sono destinate a incremento del patrimonio, salvo sia indicata, da parte dei disponenti, la diretta destinazione al finanziamento di singole iniziative rientranti nel campo delle attività istituzionali della Fondazione.

Articolo 5 (Rendite e avanzi di gestione)

1. La Fondazione provvede al conseguimento degli scopi istituzionali mediante l’impiego delle rendite del patrimonio non destinate ad essere patrimonializzate ai sensi del successivo comma, nonché con le attribuzioni patrimoniali di cui all’art. 4, comma 2, destinate a essere direttamente utilizzate per iniziative rientranti nel campo di attività istituzionale della Fondazione.

2. Una quota delle rendite del patrimonio e degli avanzi di gestione, nella misura stabilita annualmente con delibera del Consiglio direttivo, adottata ai sensi dell’art. 9, comma 5, viene portata in aumento del patrimonio, mediante la costituzione di un fondo di riserva ordinario e di altri fondi aventi specifica destinazione.

Articolo 6 (Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:

            a) il Consiglio direttivo;

            b) il Presidente;

            c) il Segretario Generale;

            d) il Collegio dei revisori.

Articolo 7 (Struttura del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero compreso tra cinque e nove componenti, nominati dal Comitato esecutivo del Fondatore, di cui almeno tre scelti nel mondo accademico e della ricerca nei campi di attività istituzionale della Fondazione.

2. I consiglieri rimangono in carica per tre esercizi – fatta eccezione per i primi, indicati nell’atto costitutivo, la cui durata in carica è ivi stabilita – e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno o più consiglieri, il Comitato esecutivo del Fondatore provvede alla loro sostituzione e i consiglieri così nominati rimangono in carica per la stessa durata del mandato dei consiglieri sostituiti.

Articolo 8 (Compiti del Consiglio direttivo)

1. Al Consiglio direttivo è attribuito ogni potere in ordine alla gestione della Fondazione, del suo patrimonio e all’impiego delle rendite e di ogni altra risorsa, nel rispetto delle finalità istituzionali.

2. Il Consiglio direttivo esamina e approva un programma annuale di attività della Fondazione, predisposto dal Segretario Generale ed approvato dal Presidente, e ne verifica l’attuazione. In relazione a ciò, il Consiglio direttivo delibera in particolare in ordine all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ai sensi del successivo articolo 14.

3. Il Consiglio direttivo esamina e approva un regolamento interno, proposto dal Segretario Generale, concernente le procedure operative riguardanti l’attività della Fondazione e il funzionamento del Consiglio medesimo.

4. Il Consiglio direttivo delibera inoltre:

            a) in ordine alle modifiche dello statuto proposte dal Presidente ai sensi del successivo articolo 15;

            b) in ordine all’accettazione di donazioni, lasciti, contributi e ogni altra attribuzione patrimoniale proveniente da soggetti diversi dal Fondatore;

            c) in ordine ai criteri e alle modalità di investimento del patrimonio;

            d) in ordine alla costituzione di un fondo di riserva ordinario ovvero di fondi con specifica destinazione ai sensi del precedente articolo 5, comma 2.

5. Il Consiglio direttivo può delegare, con apposite deliberazioni e previo parere favorevole del Collegio dei revisori, poteri di spesa al Segretario Generale o ad altri dipendenti della Fondazione.

Articolo 9 (Funzionamento del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e ogni volta il Presidente lo reputi necessario od opportuno ovvero sia all’uopo formulata richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere tenute anche in tele o video conferenza.

2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, anche a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. Nell’avviso deve essere indicato il luogo (salvo si tratti di tele o video conferenza), il giorno e l’ora della riunione nonché l’elenco delle materia da trattare.

3. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere designato dal Consiglio direttivo in qualità di Sostituto del Presidente.

4. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale, che svolge la funzione di verbalizzazione della riunione.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la partecipazione alla riunione della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti.

6. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 10 (Presidente)

1. Tra i componenti del Consiglio direttivo il Comitato esecutivo del Fondatore nomina il Presidente, determinandone il compenso. Il Presidente:

            a) ha la rappresentanza, anche processuale, della Fondazione;

       b) sovrintende, d’intesa con il Consiglio direttivo e con la collaborazione del Segretario Generale, all’attuazione della politica generale della Fondazione, funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali;

            c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni;

            d) cura il rispetto dello statuto e ne propone modifiche qualora lo ritenga necessario;

            e) cura i rapporti con enti, autorità, istituzioni e ogni altro organismo nazionale o internazionale;

          f) adotta, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, riferendone al medesimo, per ratifica, nella prima seduta successiva che deve essere convocata senza indugio.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consigliere designato dal Consiglio direttivo in qualità di Sostituto del Presidente ne fa le veci e la sua firma fa prova nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

3. Il primo Presidente della Fondazione viene nominato dal Fondatore in sede di atto costitutivo.

Articolo 11 (Segretario generale)

1. Il Segretario Generale – tranne il primo, indicato nell’atto costitutivo – è nominato dal Comitato esecutivo del Fondatore, che ne determina il compenso.

2. Il Segretario Generale:

            a) predispone un programma annuale di attività della Fondazione e gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, sottoponendoli al Presidente per la presentazione al Consiglio direttivo;

            b) nell’ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, compie gli atti attinenti alla gestione della Fondazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo;

            c) svolge la funzione di segretario del Consiglio direttivo e ne redige i verbali, sottoscrivendoli insieme al Presidente;

            d) dirige e coordina gli uffici amministrativi e il personale dipendente della Fondazione.

3. Il Consiglio direttivo può delegare al Segretario Generale, con apposita deliberazione, taluni dei suoi poteri. Il Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio direttivo, può attribuire al Segretario Generale la rappresentanza, anche processuale, della Fondazione per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 12 (Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Comitato esecutivo del Fondatore, che ne determina anche i compensi.

2. I componenti sono scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori ufficiali dei conti e fra i tre componenti effettivi il Comitato esecutivo del Fondatore nomina il Presidente del Collegio, indicandone il compenso.

3. I revisori rimangono in carica per tre esercizi – fatta eccezione per i primi indicati nell’atto costitutivo, la cui durata in carica è ivi stabilita – e sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno o più revisori, il Comitato esecutivo del Fondatore provvede alla loro sostituzione e i revisori così nominati rimangono in carica per la stessa durata del mandato dei revisori sostituiti.

Articolo 13 (Compiti e funzionamento del Collegio dei revisori)

1. I revisori esercitano il controllo sulla gestione della Fondazione e sulla regolare tenuta della contabilità della stessa e dei relativi libri.

2. Essi:

            a) esaminano i bilanci preventivo e consuntivo ed esprimono il proprio parere mediante relazioni scritte indirizzate al Consiglio direttivo;

            b) partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

3. I revisori operano collegialmente e il Collegio si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che il suo presidente lo giudichi necessario od opportuno.

4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due dei suoi componenti.

5. Delle riunioni del Collegio è redatto verbale sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione.

Articolo 14 (Esercizio finanziario)

1. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo redige e approva il bilancio preventivo, che determina l’ammontare massimo di spesa della Fondazione per l’anno successivo.

3. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio direttivo redige e approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso dal Consiglio direttivo al Collegio dei revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’approvazione. Il Collegio esprime le proprie osservazioni mediante una relazione scritta da redigersi entro i quindici giorni successivi.

Articolo 15 (Modificazioni dello statuto)

1. Le modifiche dello statuto – proposte dal Consiglio direttivo con la presenza e con il voto favorevole di almeno quattro componenti – sono approvate dal Comitato esecutivo del Fondatore.

Articolo 16 (Estinzione della Fondazione)

1. L’estinzione della Fondazione può avvenire, oltre che nei casi previsti dalla legge, in conseguenza del rilievo – fatto constare con delibera del Consiglio direttivo adottata con la maggioranza di cui al precedente articolo 15 – per cui le finalità istituzionali della Fondazione possono essere meglio conseguite con modalità diverse.

2. In caso di estinzione, per qualunque causa, della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità prevista dalla legge.

3. Il Consiglio direttivo nomina uno o più liquidatori, entro un mese dalla comunicazione da parte della competente Autorità governativa dell’accertata causa di estinzione.

4. Salva una diversa destinazione imposta dalla legge, le eventuali attività patrimoniali della Fondazione che residuino una volta esaurita la fase di liquidazione sono devolute al Fondatore per essere destinate a finalità analoghe a quelle istituzionali della Fondazione, fermo restando che nelle iniziative all’uopo assunte sarà ricordato il nome di Luigi Einaudi.